AGGIORNAMENTO: 14 novembre 2022 

autore: Damiano G. Dalerba

Abbiamo già parlato più volte delle differenze tra Associazioni che operano con solo codice fiscale e tra quelle che operano con partita IVA; cioè delle differenze tra entrate istituzionali (esentasse) ed entrate commerciali (quasi sempre tassate, salvo rare eccezioni che riguardano proprio le organizzazioni no profit). Abbiamo parlato del regime forfettario fiscale ed agevolato di cui al DL 398 del 1991 e delle conseguenti agevolazioni per le Associazioni che decidono di aderirvi, (che, con la Riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 tornerà ad essere esclusiva delle sole Associazioni Sportive Dilettantistiche, forse a partire dal 1° gennaio 2023 ma, più probabilmente, sarà invece dal 1° gennaio 2024… il bello dell’Italia!) ma ora scendiamo ad un livello più pratico.

Facciamo un esempio: operi per un’Associazione con partita iva nel regime forfettario fiscale ed agevolato di cui al DL 398 del 1991 e ti trovi nella situazione di dover emettere fattura dopo aver prestato un’attività commerciale e non sai da che parte cominciare per crearla in modo corretto.

Che cos’è una fattura

La fattura non è altro che un documento con cui formalmente chiedete a un cliente che vuole acquistare un bene o un servizio da voi di pagarvi. A volte la fattura è contestuale al pagamento (tecnicamente si definisce “a rimessa diretta”) molto più spesso invece la fattura precede il pagamento, diversamente dalla “ricevuta” che invece è un documento che sancisce sempre e solo un pagamento già avvenuto (“ricevuta” deriva dal verbo “ricevere”: con la ricevuta si attesta di aver già ricevuto del denaro e tale pezzo di carta serve a dimostrar ciò).

Fattura elettronica o cartacea?

Tecnicamente, ad oggi che stiamo scrivendo, le Associazioni con partita iva nel regime forfettario fiscale ed agevolato di cui al DL 398 del 1991, nel momento in cui devono emettere fattura, possono ancora farla cartacea se:
1. La fattura non è verso la Pubblica Amministrazione (verso cui vige l’obbligo di fattura elettronica a prescindere);
2. Nell’anno fiscale precedente l’Associazione non ha superato i 25mila euro di fatturato.
Sono entrambe condizioni sempre più diffuse per cui è inutile continuare a non voler usare la fatturazione elettronica… abituati all’idea ed impara a farlo!

Cosa deve contenere una fattura cartacea

Le fatture sono estremamente semplici e puoi scaricare qui un semplice proforma che puoi adottare nel caso in cui tu voglia emettere una fattura cartacea (nel caso tu emetta fattura elettronica i campi sono obbligati e non puoi sbagliare… se non metti quello che serve non vai avanti!). Il nostro file ha il vantaggio di essere in formato excel e di avere le celle già preparate per calcolare l’iva al 22% e fare il totale dovuto sommando l’imponibile. 

Intestazione della fattura: vi devono essere i dati di riconoscimento dell’Associazione, ESATTAMENTE come scritti sul Certificato di Attribuzione della Partita Iva dell’Associazione: DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, CF e P.IVA.

Data di emissione della fattura: vi deve essere la data del giorno in cui viene emessa la fattura.

Numero della fattura: le fatture devono essere numerate cronologicamente a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

Destinatario della fattura: vi devono essere ESATTAMENTE i dati di riconoscimento della persona, fisica o giuridica, che vi dovrà pagare. Nome, cognome, indirizzo di residenza e CF per le persone fisiche. Esatti DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, CF e P.IVA per le persone giuridiche

Descrizione del bene o servizio: la descrizione deve essere di facile comprensione, non fumosa, chiara e veritiera. Se stai venendo 100 magliette col logo dell’Associazione, ad esempio, dovrai scrivere “100 magliette col logo dell’Associazione”. Se stai noleggiando il tuo salone per 10 serata, “Noleggio del salone dell’Associazione per 10 serate”. Se stai vendendo pubblicità o hai un contratto di sponsorizzazione, fai riferimento al relativo contratto stipulato (che dovrà essere tra i documenti a disposizione per eventuali controlli della Agenzia delle Entrate). E così via.
PS: ovviamente puoi fatturare solo beni e servizi che in Italia sia effettivamente possibile legalmente vendere…per le Associazioni no profit che usano il regime forfettario fiscale ed agevolato di cui al DL 398 del 1991, in base anche alla Circolare del 1° Agosto 2018 della Agenzia delle Entrate n° 18/E sulla quale abbiamo scritto un libro, vi è il limite al poter vendere solo beni e servizi attinenti alle attività istituzionali previste nello Statuto. Una Associazione teatrale potrà quindi vendere, che so, una consulenza in ambito di uno spettacolo ma non degli shampoo.

Imponibile: l’imponibile è la somma concordata col cliente prima del calcolo dell’IVA. Quando si concorda un prezzo di vendita per un bene o un servizio, quindi, è sempre bene indicare nel preventivo se il prezzo indicato è IVA INCLUSA o IVA ESCLUSA (I.E.). Di norma quando si ragiona con un cliente persona fisica, questi immagina sempre che il prezzo sia IVA INCLUSA (il costo finale che lui dovrà sostenere che include l’IVA che lui non può recuperare) mentre le Aziende sono abituate a pensare IVA ESCLUSA (perché per loro l’iva non è un costo visto che la recuperano).  ATTENZIONE: le Associazioni che usano il regime forfettario fiscale ed agevolato di cui al DL 398 del 1991 non possono fatturare più di 400mila euro di imponibile per ogni anno fiscale.

Iva: è la “Imposta sul Valore Aggiunto”, la parte cioè che lo Stato vuole immediatamente per sé. Sono soldi che il tuo cliente ti consegna e che tu devi poi riversare allo Stato. ATTENZIONE: le Associazioni che usano il regime forfettario fiscale ed agevolato di cui al DL 398 del 1991 trattengono il 50% dell’iva fatturata e versano il restante 50% allo Stato (dell’iva fatturata, anche se NON incassata). L’IVA si versa trimestralmente allo Stato tramite F24 e per tenere sotto controllo i versamenti DOVETE avere il Registro IVA Minori, di cui ti consiglio di leggere il nostro articolo dedicato.

Dati di pagamento: nei dati di pagamento indica sempre tempi (a “Rimessa diretta” se il pagamento avviene subito oppure la dilazione: 30/60/90 giorni i periodi più diffusi concessi) e le modalità di pagamento. Ad esempio scrivete “30gg dalla data di fatturazione con Bonifico Bancario su IBAN: XXXXXX, Causale: YYYYYY” (la causale serve, ad esempio, per poi capire chi ti ha pagato cosa quando esaminerai l’estratto conto bancario).Ricordati inoltre che le Associazioni che usano il regime forfettario fiscale ed agevolato di cui al DL 398 del 1991 hanno il limite a 1.000 euro per le operazioni in contanti! Quindi le fatture di importi superiori devono sempre essere pagate in modalità tracciabile.

Devi fatturare ad una Pubblica Amministrazione? Attento allo Split Payment e al CUP/CIG

Le Associazioni che usano il regime forfettario fiscale ed agevolato di cui al DL 398 del 1991 e che fanno fatture alla Pubblica Amministrazione sono esentate dall’obbligo dello “Split Payment” (un sistema attraverso il quale la Pubblica amministrazione non versa l’IVA esposta in fattura all’Associazione ma la versa direttamente allo Stato) perchè, altrimenti, l’Associazione ci rimetterebbe il 50% dell’IVA! Solo che… le Pubbliche Amministrazioni non lo sanno, quando lo sanno fanno finta di non saperlo o deliberatamente se ne dimenticano (a vantaggio dell’Associazione che in tal modo non ha modo di recuperare il suo 50% dell’IVA). Ecco quindi che nel caso la tua Associazione debba emettere una fattura alla pubblica amministrazione (Comuni, Regioni, Province, Scuole, Università, Comunità Montane, Aziende Sanitarie, Camere di Commercio, istituti di case popolari etc etc) è bene indicare “ESENTI dall’Obbligo di Split Payment  secondo la circolare della Agenzia delle Entrate n°15/E del 13 aprile 2015” seguendo le istruzioni di questo nostro articolo. Sempre in fattura sarà bene annotare il codice CUP o CIG dell’operazione in modo da facilitare il pagamento verso la vostra Associazione.

I Codici CIG e CUP sono due dati alfanumerici che vanno riportati all’interno delle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione. Il codice CIG (Codice Identificativo Gara) è composto da 10 caratteri alfanumerici ed è necessario per indicare in maniera univoca una gara d’appalto. Il codice CUP (Codice Unico di Progetto) è composto da 15 caratteri alfanumerici e identifica un progetto d’investimenti pubblico.

Come determinare l’aliquota IVA

La determinazione dell’aliquota IVA varia a seconda del servizio prestato e dovrà essere verificata di volta in volta, seguendo le norme del DPR IVA 633/1972 e delle infinite circolari della Agenzia delle Entrate (comunemente il 99% delle vostre fatture sarà comunque al 22%).

Uno dei pochi casi di IVA ridotta, al 9%, riguarda il prestito degli atleti. Mentre a volte le Associazioni possono vendere prestazioni esenti IVA. Questi i casi più diffusi secondo l’articolo 10 del DPR IVA 633/1972:

comma 14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

comma 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;

comma 20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

comma 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

comma 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

comma 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

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