Amministrazione Collaboratori

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Postato il 1 Ottobre 2025
da laura_roggero - Ospite livello 6
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Buongiorno, ho letto la circolare 31 del 20/05/2025 emanata dall' Inail e ammetto che mi ha creato parecchia confusione. Chiedo aiuto a voi.

La ASD che rappresento ha un allenatore titolare di un contratto co.co.co. sportivo ed entro la fine dell'anno supererà i 5.000€ di compenso (ma < 15.000€)

Deve essere assicurato INAIL?

Grazie

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Postato il 19 Settembre 2025
da Gian Patrizio Negrini - Socio livello 1
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Buonasera. Volevo sapere se vi risulta che per motivi di Privacy il Casellario Giudiziale non rilascia più il foglio con i dati del richiedente ma un secondo foglio dove c’è scritto unicamente che non risulta NULLA? Sembra che dal 1 agosto 2025 sia entrato in vigore con Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia (pubblicato sulla GU 185 del 10/08/2005)

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Postato il 13 Marzo 2024
da Alessandro Bianconi - Moderatore livello 1
Caldo

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Questo post serve per cercare di schematizzare ulteriormente la gestione dei collaboratori nelle ASD.

PREMESSE: qui facciamo chiarezza su quei dubbi generici sulle collaborazioni nelle ASD

  1. Avere anche UN solo cococo sportivo che supera i 5000€ vi OBBLIGA AD ADEGUARVI ALLA NORMATIVA 81/2008 cioè la normativa della sicurezza sul lavoro. Per questi adempimenti dovete rivolgervi ad un’azienda/professionista che si occupi di SICUREZZA SUL LAVORO.
  2. TUTTI i cococo sportivi che lavorano con MINORENNI devono essere inquadrati come tali solamente DOPO aver richiesto il casellario giudiziario presso la procura o i tribunali.

COCOCO SPORTIVI

Il contratto da Co.co.co. sportivo è considerato un contratto di lavoro PARASUBORDINATO. Questo significa che, dal momento in cui un presidente di ASD/SSD attiva un cococo nella sezione UNILAV del RAS, il presidente è a tutti gli effetti un DATORE DI LAVORO.

Reddito: i cococo sportivi possono percepire reddito in maniera indefinita, esistono tuttavia delle franchigie. Il reddito da cococo sportivo non costituisce imponibile IRPEF fino ai 15.000€, ma va dichiarato (VA DICHIARATO QUALSIASI SIA LA CIFRA PERCEPITA). L’associazione dovrà quindi produrre una certificazione unica per ogni individuo inquadrato come cococo sportivo.

Ricordiamo che:

  1. Da 0€ a 5000€ il reddito da cococo sportivo non è soggetto al versamento degli oneri previdenziali (INPS) da parte dell’associazione.
  2. Da 5001€ a 15.000€ è necessario versare gli oneri previdenziale (INPS) calcolati sull’eccedenza dei 5000€.
  3. Sopra i 15.000€ il collaboratore sarà soggetto a busta paga e sarà necessario rivolgersi ad uno studio paghe.

NB: la funzione “Compensi” del RAS calcola in automatico gli eventuali oneri previdenziali sulle eccedenze dei 5000€ e produce i modelli F24 per il versamento dei contributi.

FOCUS: Posso fare un rimborso spese ad un cococo sportivo? La risposta è ovviamente NI (dipende).

I rimborsi spese fatti ai cococo sportivi per coprire le spese che il lavoratore sostiene per svolgere il suo lavoro (il caso più comune: gli spostamenti in macchina casa – lavoro - casa) CUMULANO CON IL REDDITO DA LAVORO. Questo significa che, se rimborsate 100€ di benzina al vostro cococo perché è venuto in sede a lavorare quel rimborso va messo nel reddito da cococo!

I rimborsi spese NON fanno reddito quando il lavoratore è effettivamente mandato in “missione” o in “trasferta” per qualcosa che è STRAORDINARIO rispetto al suo lavoro (come ad esempio una manifestazione sportiva fuori regione). In questo caso la cifra che andrete a rimborsare non comporta un aumento del reddito da cococo e non va dichiarata (OVVIAMENTE il lavoratore dovrà presentare delle PEZZE GIUSTIFICATIVE).

I COCOCO SPORTIVI NON POSSONO IN ALCUN MODO PERCEPIRE RIMBORSI SPESA A TITOLO “FORFETTARIO”

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Le collaborazioni occasioni sono un’ottima alternativa ai cococo sportivi per quelle figure che non volete inquadrare come cococo tradizionale (quello chiamato “amministrativo/gestionale”), ma per le quali il tetto dei 1800€ del rimborso forfettario è troppo basso.

A fronte di una tassazione lievemente più alta, l’incarico di collaborazione occasionale NON È UN CONTRATTO DI LAVORO per cui il presidente che si avvale di una collaborazione occasionale non è considerato un datore di lavoro. Questo significa che non è necessario adeguarsi alla legge 81/2008 per la sicurezza sul lavoro e non è necessario richiedere il certificato del casellario giudiziario. Non è richiesta comunicazione al centro per l’impiego.

Reddito: il reddito da collaborazione occasionale ha un tetto massimo di 5000€/anno lordi PER PERSONA. Questo vuol dire che una singola persona può percepire da più contratti di prestazione occasionale solo fino a 5000€ lordi. Tale reddito è esente da contributi e non costituisce imponibile fino a 5000€. Il reddito va dichiarato, quindi va prodotta una certificazione unica.

L’associazione che si avvale di contratto di collaborazione occasionale dovrà versare tramite F24 una ritenuta d’acconto del 20% sul lordo entro il 16 del mese successivo al pagamento.

La collaborazione occasionale non è compatibile con il contratto da cococo sportivo e con un incarico da volontario.

Qual'è stata la vostra esperienza con le collaborazioni nelle ASD?

Hai mai incontrato difficoltà nell'adeguarti alla normativa?

Facci sapere che ne pensi qui sotto nei commenti ⬇

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Postato il 21 Dicembre 2024
da Salvatore Antonio Puggioni - Socio livello 1
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Avrei bisogno di questa informazione, nella mia società ho un allenatore che ad agosto è andato in pensione come dipendente della pubblica amministrazione, i requisiti sono

1) età 61 compiuti 

2) 43 anni di servizio

3) pensione anticipata per anni di servizio ( legge Fornero)

4) importo annuo da rimborsare nettamente sotto i 5000 euro

questi requisiti sono sufficienti per non crearli problemi con l'INPS 

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Postato il 24 Aprile 2025
da Dario Crespi - Moderatore livello 1
Per tutti

Buonasera a tutti, 

come sapete gli enti di affiliazione hanno ricevuto dallo Stato l'incarico di pubblicare un mansionario per aiutare le ASD/SSD a capire quali lavori sono retribuibili secondo le forme di lavoro sportivo (assunzione diretta di lavoratore sportivo/contratto di cococo sportivo).

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato negli scorsi giorni il mansionario aggiornato (https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riforma-dello-sport/pubblicato-il-terzo-elenco-delle-mansioni/).

Il mansionario è diviso per federazione/eps/dsa e posso dire che abbiamo un notato un piacevole aumento delle mansioni "di supporto" (quindi non di erogazione diretta di corsi sportivi) retribuili con contratti di lavoro sportivo.

A presto.

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Postato il 8 Marzo 2024
da Luigi Lucchese - Ospite livello 5
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Ciao, 

Ho una piccola asd con sol collaboratori sotto i 5000.

Dopo aver appreso che la sperata funzionalità nel ras per l'invio delle certificazioni uniche non ci sarà, e dopo il rammarico per il servizio non offerto da TeamArtist, mi sono rimboccato le mani e le ho fatte da me.

Unico prerequisito è avere un PIN per i servizi fisco online dell'associazione.

Per collaboratori sotto i 5000 è davvero semplice, fino ai 15.000 comunque fattibile con un po' di sforzo in più. Sopra decisamente meglio avere il consulente del lavoro (tra l'altro ci sono anche le buste paga da fare in quel caso).

Qualcun altro si è cimentato?

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Postato il 28 Novembre 2024
da Miriam Migliorini - Ospite livello 6
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Buongiorno! Da anni vorrei usufruire della collaborazione dei miei migliori allievi Under 18 (>16anni)  come assistenti durante le lezioni. Sono congelata peró dall’ignoranza sugli adempimenti specifici e non so quale regime scegliere. 
Si tenga conto che la maggioranza dei brevetti promossi dagli Eps e riconosciuti dal Coni e dal sistema SNAQ non accettano minorenni,quindi gli stessi non possono avere una specifica qualifica. Per ovvi motivi comunque non sarebbero responsabili dei corsi. Siamo già in regola con la Legge 81 e gestiamo al momento Co.Co.Co. Sportive e volontari (con meri rimborsi chilometrici). I miei allievi minori sono peró della nostra città. 
Cosa mi conviene fare? 

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Postato il 18 Dicembre 2024
da Cristina Sacchi - Socio livello 1
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Ciao.  Ho una domanda per un collaboratore che  ha superato i 5000 nell'anno sociale 2023-24. A ottobre è iniziato il nuovo anno sociale e gli ho rinnovato l'incarico. La mia domanda è se si riparte da zero con i compensi oppure c'è da continuare con il regime del superamento dei 5000?  Grazie

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Postato il 28 Agosto 2024
da Giuseppe Cianci - Socio livello 1
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Buongiorno a tutti, sono nuovo del club e ho visto che ci sono veramente tanti dubbi sulla nostra funzione. Veniamo al mio, di dubbio: devo fare un contratto co.co.co. con un mio collaboratore che quest'anno avrà un incarico presso una scuola paritaria. Lo devo cosiderare Dipendente Pubblico? (credo che gli verseranno i contributi all'INPS, no?). Attendo fiducioso un chiarimento. Grazie

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Postato il 15 Gennaio 2025
da Massimiliano Ricci - Ospite livello 4
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Ho pagato il compenso all’insegnante, che mi ha superato anche i 15k nell’anno solare 2024, relativo alla mensilita di dicembre, il 2/1/2025. 
Il consulente mi ha inglobato i contributi previdenziali di dicembre, stipendio pagato il 6/12, e quelli di gennaio (ricordo pagamento della busta paga il 2/1/2025!), pagati con F24 oggi insieme alle imposte (sezione erario). 
Il RAS, invece, mi separa, in due distinti F24, i relativi contributi e ipotizzo sia cosi anche per gli Uniemens.
La procedura corretta penso sia di eseguire il caricamento dell’Uniemens sul sito dell’INPS coerente con i contributi pagati mentre cosi facendo ho pagato i contributi di dicembre e gennaio (compenso di dicembre liquidato il 2/1/2025 e incorporato nel 2024) ma inviero l’Uniemens solo di dicembre.
Cosa mi suggerite di fare?

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Postato il 2 Gennaio 2025
da Roberto Settimi - Socio livello 1
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Buongiorno, sto pagando alcuni collaboratori per attività in palestra effettuata a dicembre 2024. Queste somme incideranno nel loro CU 2024 se pagate entro il 12 gennaio 2025, giusto? Per il nostro bilancio, tali somme e relative ritenute previdenziali dovranno essere contabilizzate nel 2024? O seguiranno la normale contabilità per il 2025? Grazie 

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Postato il 16 Gennaio 2025
da Devis Biacco - Socio livello 1
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Ciao, 

qualcuno che l’ha già fatto può elencare i vari passaggi su come inserire i files uniemens scaricati dal portale ras nel portale INPS? Dal primo all’ultimo in modo da stare tranquilli che gli f24 vengano attribuiti al codice fiscale corretto? 
Grazie mille 

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Postato il 13 Dicembre 2024
da Daniela Miani - Socio livello 1
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Una domanda: i contratti Cococo che abbiamo fatto fino ad oggi hanno durata di un anno (gennaio-dicembre) e riportano che è espressamente escluso il tacito rinnovo, e che l'eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di nuovo contratto scritto tra le parti.

Il prossimo contratto che dobbiamo predisporre ora a gennaio 2025 potrebbe prevedere invece la clausola di tacito rinnovo (ad es un anno), per non dover riscrivere e far firmare un nuovo contratto ogni anno? Oppure i contratti Cococo per loro natura devono escludere sempre il tacito rinnovo? Grazie!           Daniela Miani

 

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Postato il 4 Dicembre 2024
da Massimo Romani - Socio livello 1
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Salve, se una asd nel pagare un lavoratore sportivo, si dimenticasse di pagare i contributi dovuti al superamento del tetto dei € 5000, come deve comportarsi ? Sia la asd sia il lavoratore che doveva pagare la sua parte (1/3)

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Postato il 28 Novembre 2024
da Devis Biacco - Socio livello 1
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Ciao a tutti, scusate, quando utilizzate la tabella ACI per il rimborso KM, quale valore considerate? quello che ho cerchiato in rosso oppure la colonna segnata in verde?
Grazie mille

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