Amministrazione Collaboratori

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Postato da Massimo Romani 7 Aprile 2024

Salve, una asd organizza un centro estivo a carattere sportivo avvalendosi di personale qualificato e non (animatori)

Mentre gli istruttori/allenatori possono rientrare nel RAS per cui non vi sono problemi nel pagarli, come agire nei confronti degli animatori maggiorenni che non hanno una qualifica sportiva (tessera) e non svolgono la prestazione come volontari ?

Grazie per le risposte

Walter

Beavers a.s.d.

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Postato da Giuliana Lucarini 17 Aprile 2024

Buongiorno a tutti 

come possiamo retribuire il medico di gara qualora abbia difficolta' ad emettere ricevuta o fattura per " incompatibilita'" con la specialistica?

ho pensato di tesserarlo e pagarlo con rimborso forfettario da volontario

che ne pensate?

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Postato da Alessandro Bianconi 13 Marzo 2024

Questo post serve per cercare di schematizzare ulteriormente la gestione dei collaboratori nelle ASD.

PREMESSE: qui facciamo chiarezza su quei dubbi generici sulle collaborazioni nelle ASD

  1. Avere anche UN solo cococo sportivo (indipendentemente dal superamento o meno dei 5000€) vi OBBLIGA AD ADEGUARVI ALLA NORMATIVA 81/2008 cioè la normativa della sicurezza sul lavoro. Per questi adempimenti dovete rivolgervi ad un’azienda/professionista che si occupi di SICUREZZA SUL LAVORO.
  2. TUTTI i cococo sportivi che lavorano con MINORENNI devono essere inquadrati come tali solamente DOPO aver richiesto il casellario giudiziario presso la procura o i tribunali.
  3. La figura di VOLONTARIO SPORTIVO è assolutamente INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA FORMA DI COLLABORAZIONE. Non esiste il volontario/cococo, volontario in collaborazione occasionale o un volontario che collabori con una partita iva da lavoratore autonomo. Un volontario può essere solo un volontario.

VOLONTARI SPORTIVI

Reddito: posso percepire rimborsi spesa a piè di lista (quindi di importo pari alla somma delle spese sostenute dal volontario) o rimborsi “forfettari” previa presentazione di un’autocertificazione. Il reddito da rimborso spese NON VA DICHIARATO e NON COSTITUISCE IMPONIBILE AI FINI IRPEF. Per i volontari, quindi, non sono necessarie le certificazioni uniche.

NB: i rimborsi a titolo “forfettario” sono erogabili fino a 150€/mese. Il volontario deve presentare un’autocertificazione in cui si prendere la responsabilità di dichiarare di aver sostenuto spese per l’associazione fino a x€ e ne richiede il rimborso. L’associazione può rimborsare in questo modo SOLO se il volontario presenta l’autocertificazione. Presentata quella non vi sono altri adempimenti e non vanno portate pezze giustificative.

Perché il volontariato sportivo: è comodo inquadrare come volontari coloro (soci e NON SOCI) coloro che sapete percepiranno una cifra di al massimo 1800€/anno (150€/mese x 12 mesi) o per coloro che prendono cifre basse e irregolari ogni tanto (chi prendere magari quei 50/100€ al mese per operazioni di pulizia, manutenzione etc.)

I rimborsi a piè di lista sono erogabili esclusivamente previa presentazione di pezze giustificative: il volontario deve rendere conto delle spese effettivamente sostenute e degli eventuali spostamenti (solo se il COMUNE DI RESIDENZA del volontario NON COINCIDE con il comune presso cui svolge la sua attività di volontariato), presentando scontrini, fatture, biglietti, tabelle ACI etc.

COCOCO SPORTIVI

Il contratto da Co.co.co. sportivo è considerato un contratto di lavoro PARASUBORDINATO. Questo significa che, dal momento in cui un presidente di ASD/SSD attiva un cococo nella sezione UNILAV del RAS, il presidente è a tutti gli effetti un DATORE DI LAVORO.

Reddito: i cococo sportivi possono percepire reddito in maniera indefinita, esistono tuttavia delle franchigie. Il reddito da cococo sportivo non costituisce imponibile IRPEF fino ai 15.000€, ma va dichiarato (VA DICHIARATO QUALSIASI SIA LA CIFRA PERCEPITA). L’associazione dovrà quindi produrre una certificazione unica per ogni individuo inquadrato come cococo sportivo.

Ricordiamo che:

  1. Da 0€ a 5000€ il reddito da cococo sportivo non è soggetto al versamento degli oneri previdenziali (INPS) da parte dell’associazione.
  2. Da 5001€ a 15.000€ è necessario versare gli oneri previdenziale (INPS) calcolati sull’eccedenza dei 5000€.
  3. Sopra i 15.000€ il collaboratore sarà soggetto a busta paga e sarà necessario rivolgersi ad uno studio paghe.

NB: la funzione “Compensi” del RAS calcola in automatico gli eventuali oneri previdenziali sulle eccedenze dei 5000€ e produce i modelli F24 per il versamento dei contributi.

FOCUS: Posso fare un rimborso spese ad un cococo sportivo? La risposta è ovviamente NI (dipende).

I rimborsi spese fatti ai cococo sportivi per coprire le spese che il lavoratore sostiene per svolgere il suo lavoro (il caso più comune: gli spostamenti in macchina casa – lavoro - casa) CUMULANO CON IL REDDITO DA LAVORO. Questo significa che, se rimborsate 100€ di benzina al vostro cococo perché è venuto in sede a lavorare quel rimborso va messo nel reddito da cococo!

I rimborsi spese NON fanno reddito quando il lavoratore è effettivamente mandato in “missione” o in “trasferta” per qualcosa che è STRAORDINARIO rispetto al suo lavoro (come ad esempio una manifestazione sportiva fuori regione). In questo caso la cifra che andrete a rimborsare non comporta un aumento del reddito da cococo e non va dichiarata (OVVIAMENTE il lavoratore dovrà presentare delle PEZZE GIUSTIFICATIVE).

I COCOCO SPORTIVI NON POSSONO IN ALCUN MODO PERCEPIRE RIMBORSI SPESA A TITOLO “FORFETTARIO”

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Le collaborazioni occasioni sono un’ottima alternativa ai cococo sportivi per quelle figure che non volete inquadrare come cococo tradizionale (quello chiamato “amministrativo/gestionale”), ma per le quali il tetto dei 1800€ del rimborso forfettario è troppo basso.

A fronte di una tassazione lievemente più alta, l’incarico di collaborazione occasionale NON È UN CONTRATTO DI LAVORO per cui il presidente che si avvale di una collaborazione occasionale non è considerato un datore di lavoro. Questo significa che non è necessario adeguarsi alla legge 81/2008 per la sicurezza sul lavoro e non è necessario richiedere il certificato del casellario giudiziario. Non è richiesta comunicazione al centro per l’impiego.

Reddito: il reddito da collaborazione occasionale ha un tetto massimo di 5000€/anno lordi PER PERSONA. Questo vuol dire che una singola persona può percepire da più contratti di prestazione occasionale solo fino a 5000€ lordi. Tale reddito è esente da contributi e non costituisce imponibile fino a 5000€. Il reddito va dichiarato, quindi va prodotta una certificazione unica.

L’associazione che si avvale di contratto di collaborazione occasionale dovrà versare tramite F24 una ritenuta d’acconto del 20% sul lordo entro il 16 del mese successivo al pagamento.

La collaborazione occasionale non è compatibile con il contratto da cococo sportivo e con un incarico da volontario.

Qual'è stata la vostra esperienza con le collaborazioni nelle ASD?

Hai mai incontrato difficoltà nell'adeguarti alla normativa?

Facci sapere che ne pensi qui sotto nei commenti ⬇

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Postato da Ettore Ruffini 29 Marzo 2024

 Buongiorno con riferimento a quanto in oggetto, obbligatoria per tutti i CO.CO.CO sportivi che superano i 5.000 euro annuali, chiedevo se anche per chi ha una posizione previdenziale aperta, compresi i titolari di pensione, la gestione separata deve essere aperta o avendo già una posizione previdenziale la gestione separata risulta già aperta.

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Postato da Dalerba Damiano Giovanni 23 Febbraio 2024

A questo link potete scaricare l'elenco delle mansioni riconosciute per i lavoratori sportivi https://www.sport.governo.it/media/benmb0jx/dpcm-mansionario-22-gennaio-2024_signed.pdf

L'elenco si basa, evidentemente, solo su quanto richiesto da ogni singola Federazione Sportiva Nazionale.

Il risultato è un lavoro mediocre, fatto senza criterio. Segnalo i primi 3 punti deboli che noto:

1. gli elenchi si basano sulle necessità delle singole FSN e non delle singole ASD loro affiliate. Ecco quindi che, di fatto, queste mansioni sono inutili per il 9% dei lavoratori sportivi (i quali, appunto, collaborano con le ASD con mansioni diverse da quelle della FSN di riferimento).

2. Solo alcune FSN hanno pensato ai collaboratori Anti-doping e quindi solo alcune FSN potranno retribuire chi ricopre tale mansione. Peccato che tutte le FSN abbiano gli obblighi Anti-doping.

3. Solo alcune FSN hanno pensato ai collaboratori per gli atleti con disabilità e quindi solo alcune FSN potranno retribuire chi ricopre mansioni collegate a tali necessità. Peccato che tutte le FSN abbiano nel campo degli atleti disabili le medesime necessità.

Personalmente mi sarei vergognato a pubblicare un elenco del genere. Speriamo che per l'anno prossimo il CONI crei delle linee guida di partenza per tutte le FSN e che gli addetti di ogni singola FSN formulino dei Regolamenti per riconoscere le mansioni utili prima alle ASD affiliate che a loro stessi (per una minoranza ridicola di lavoratori: il 95% dei lavoratori sportivi lavora per le ASD e solo il 5% per le FSN).

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Postato da Luigi Lucchese 8 Marzo 2024

Ciao, 

Ho una piccola asd con sol collaboratori sotto i 5000.

Dopo aver appreso che la sperata funzionalità nel ras per l'invio delle certificazioni uniche non ci sarà, e dopo il rammarico per il servizio non offerto da TeamArtist, mi sono rimboccato le mani e le ho fatte da me.

Unico prerequisito è avere un PIN per i servizi fisco online dell'associazione.

Per collaboratori sotto i 5000 è davvero semplice, fino ai 15.000 comunque fattibile con un po' di sforzo in più. Sopra decisamente meglio avere il consulente del lavoro (tra l'altro ci sono anche le buste paga da fare in quel caso).

Qualcun altro si è cimentato?

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Postato da Ettore Ruffini 29 Febbraio 2024

Nella sezione COMPENSI del RAS  c’è una finestra che riguarda i rimborsi imponibili, chiedevo se in questa finestra vanno inseriti i rimborsi chilometrici dei lavoratori sportivi-

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Postato da Nicolo Carloni 27 Febbraio 2024

La Riforma del Lavoro sportivo porta all’aumento dei costi a carico di ASD, SSD e lavoratori (senza nemmeno dare vere tutele pensionistiche)

Era solo il 7 luglio 2022 quando nel Correttivo del Consiglio dei Ministri del 7 riferito alla Riforma dello Sport si dichiarava: “Il Dipartimento per lo Sport avrà un ruolo non solo di certificazione dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione, tramite apposite funzioni per gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro, con l’obiettivo di una riduzione dei costi a carico di associazioni e società, infatti è previsto un decreto che individui entro il 1° aprile 2023 i protocolli informatici per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con Ministero, Agenzia delle Entrate, Inps e INAIL”.

Bene, a febbraio 2024, appare evidente non solo che non é così, ma anche che si è arrivati ad un AUMENTO dei costi a carico di ASD e SSD.

LE CERTIFICAZIONI UNICHE

Pochi giorni fa infatti l’help desk del RAS (il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport) ci ha comunicato che le Certificazioni Uniche dei CoCoCo sportivi non vengono gestite dalla piattaforma del RAS e che è necessario “rivolgersi ad un professionista” esterno (per la difficoltà nel compilare la parte riguardante i dipendenti parasubordinati sarà necessario rivolgersi a Consulenti del Lavoro qualificati).

Si tratta di qualcosa di assurdo e vergognoso. Si chiede a 130mila ASD/SSD di tutta Italia con una media di 4 CoCoCo sportivi cadauna (per un totale di 520mila persone circa) di sopportare un altro costo (sia in termini di tempo che di denaro) nonostante si siano già caricati tutti i dati necessari tra UniLav, Compensi, F24 e adesso Uniemens; e malgrado tutte le altre informazioni necessarie siano già in possesso dello Stato.

L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Altro aspetto totalmente illogico e molto simile è legato all’obbligo per quei CoCoCo sportivi, che non abbiano posizioni previdenziali INPS già aperte, di iscriversi alla Gestione Separata. È vero che questo aspetto non è economicamente a carico di associazioni e società; ma che accade se il lavoratore non dovesse adempiere alla prescrizione ? Quali sono le responsabilità anche sanzionatorie di ASD e SSD? Perchè si chiede di farlo al lavoratore quando lo Stato e il portale del RAS hanno già tutti i dati e le informazioni per poterlo fare in autonomia?

Tutto ciò, tra l’altro, in palese contrasto con l’art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000 il quale impone che “le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”.

Il 99% dei CoCoCo sportivi sopra i 5000 euro annui non prenderà mai un euro di pensione, nonostante i contributi versati.

Ma l’aspetto ancor più grave è che tutta questa roboante riforma del lavoro sportivo, che doveva portare a garantire una pensione (!) ai lavoratori sportivi, non raggiunge assolutamente tale risultato.
Il 29 gennaio 2024 l’INPS ha pubblicato una circolare con i dettagli sui contributi previdenziali dovuti per il 2024 dagli iscritti alla Gestione separata INPS in cui è dedicato uno specifico paragrafo ai CoCoCo sportivi.
Per l’anno 2024 il minimale di reddito è pari a 18.415,00 euro; da ciò deriva che gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24%, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro. In sintesi, considerando la franchigia di 5.000 euro, sarà necessario un reddito lordo imponibile di almeno 23.415 euro per avere riconosciuto un intero anno di contribuzione. Un tetto irraggiungibile, appunto, per almeno il 99% dei CoCoCo sportivi che quindi andranno inutilmente, insieme ai loro datori di lavoro, a versare i contributi.

Per questi motivi stiamo avviando una raccolta firme per chiedere al Governo italiano di adottare questi 2 provvedimenti:

  1. Imporre al RAS che la gestione delle CU e dell’iscrizione alla Gestione separata INPS dei CoCoCo sportivi sia integrata e automatizzata;
  2. Reintrodurre il Regime dei 10mila (portando il tetto a 15mila euro) come ante-riforma, permettendo a lavoratori sportivi e ASD/SSD di scegliere quale regime adottare, essendo palese che tutti i lavoratori sportivi che non arrivano ad un lordo di 23.415 euro annui si trovano a versare contributi a perdere.
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Postato da Nicolo Carloni 22 Febbraio 2024

La scadenza del 31 dicembre relativa ai collaboratori non è stata prorogata. Dal primo di gennaio la gestione dei collaboratori introdotta dalla riforma dello sport è completamente operativa.

I presidenti, però, continuano a scriverci di avere difficoltà col RAS. 

Il problema è che il RAS ha rilasciato questo strumento software complesso e vasto dove l’associazione DEVE caricare i dati, senza avere nessun aiuto e SENZA AVERE UN MANUALE.

Il risultato è che la maggior parte dei presidenti e dei segretari si BLOCCA o SBAGLIA.

Proprio per aiutarli, abbiamo tenuto un webinar online dal titolo “CoCoCo sportivi: come usare la sezione contributi del RAS”.

Si tratta di un webinar “pratico” perché, come al solito, dopo aver parlato di normative, filosofia e diritti di tutti (tranne che dei loro), i presidenti si ritrovano a dover fare le cose pratiche. Ed è proprio sugli errori nelle cose pratiche che i nemici del presidente fanno le loro fortune. La maggior parte di questi controlli, o litigi, sono di tipo FORMALE. Quindi attenzione!

Questo webinar serve per aiutarti a fare “per bene” le cose pratiche, in un ambito che MOLTO SPESSO vede i collaboratori ricevere risarcimenti dal giudice del lavoro. Sappiamo quali sono i limiti della forma contrattuale dei CoCoCo…

Non mi perdo in ulteriori parole perché, se stai leggendo questo post, SAI quanto è importante questo tema per un presidente.

Riassumendo: abbiamo creato un webinar in cui abbiamo fatto chiarezza su come utilizzare la sezione contributi del RAS, per evitare di commettere errori che potrebbero costarti molto cari. Al termine del webinar sarà messa a disposizione di tutti i partecipanti, sulla loro area personale del nostro sito, la registrazione e le slide utilizzate.

==> CLICCA QUI PER VEDERE IL WEBINAR

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Postato da Nicolo Carloni 22 Febbraio 2024

Ci sono state di recente una serie di novità relative alle dichiarazioni che il presidente deve fare per i lavoratori dell'associazione sul RAS.

In particolare devi fare la nuova dichiarazione UniEmens!

Per questo motivo abbiamo fatto un webinar per spiegarti come si fa a gestire questa dichiarazione al RAS che DEVE essere fatta entro la fine del mese.

Si tratta del solito webinar “pratico” che si terrà online e al termine del quale saranno messe a disposizione di tutti i partecipanti, sulla loro area personale del nostro sito, la registrazione e le slide utilizzate.

==> CLICCA QUI PER VEDERE IL WEBINAR