AGGIORNAMENTO: 13 febbraio 2023

Autore: Damiano G. Dalerba

Ogni Associazione Sportiva Dilettantistica, per svolgere la propria attività e perseguire i propri scopi istituzionali, si avvale di figure sportive (quali atleti, allenatori, tecnici, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti e anche i collaboratori amministrativi non professionisti) alle quali può corrispondere indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi. Sono i cosiddetti “compensi per gli sportivi dilettanti”, che sono soggetti ad un particolare regime fiscale agevolato (vedi art. 37 della legge n. 342/2000 e art. 90 della legge n. 289/2002) in quanto rientrano nella categoria dei “redditi diversi”, a patto che non siano conseguiti nell’esercizio di professioni, nè derivino da un rapporto di lavoro dipendente (art. 67 del TUIR). Questo regime è messo in serio dubbio dalla “Riforma dello Sport”, D.Lgs 36/2021, che addirittura vorrebbe eliminarlo cambiando completamente le modalità retributive in ambito sportivo. Al momento però tale riforma non è in vigore su questa parte e fino al 1° luglio 2023 si potrà continuare ad usare questo regime, chiamato in gergo “Regime dei 10mila”. Non solo, se dovessi scommettere, direi che la Riforma dello Sport verrà rinviata fino al 31 dicembre 2023 (non si è mai vista una riforma divenire operativa all’interno di un anno fiscale) e che verrà cambiata (il Parlamento ha convocato proprio a febbraio 2023 due nuove commissioni per ridiscuterla).

Abbiamo già parlato dei compensi agli sportivi dilettanti in un nostro post; ora, però, vogliamo trattare questo argomento dal punto di vista delle Associazioni e ci chiediamo: quali caratteristiche deve avere un incarico sportivo dilettantistico e quali sono gli adempimenti a carico del sodalizio?

Innanzitutto, in un rapporto sportivo dilettantistico deve essere rigorosamente esclusa ogni forma di subordinazione: istruttori, allenatori, ecc. devono svolgere le proprie ore di lezione, insegnamento, allenamento, ecc. senza vincoli rigidi negli orari, e senza soggiacere al potere direttivo dei dirigenti e dell’organizzazione aziendale.

Un altro aspetto da non sottovalutare è l’entità del compenso erogato allo sportivo dilettante: compensi economicamente importanti mal si coniugano con il carattere amatoriale del rapporto e si prestano più facilmente a contestazioni in sede ispettiva, poiché si presumerà che tali somme vengano erogate per pagare una attività di lavoro e non un hobby. Il compenso sportivo deve rappresentare una sorta di rimborso spese, un indennizzo modico per un’attività prestata dallo sportivo per soddisfare soprattutto i suoi ideali e le sue passioni, e non le sue necessità economiche. Pertanto, il compenso sportivo deve essere un compenso marginale e non deve costituire né l’unica né la principale fonte di sussistenza per il dilettante.

Per quanto riguarda gli adempimenti, anche se per questi tipi di rapporti di lavoro non è richiesta per legge la sottoscrizione di un contratto, è comunque opportuno redigere una lettera d’incarico (in duplice copia, una per lo sportivo e una per l’ASD), in cui siano specificati: l’attività da svolgere, il luogo e le modalità della prestazione, la durata dell’incarico, il corrispettivo e le trattenute. Potete scaricare un fac-simile di lettera d’incarico.

Le ASD sono tenute a trattenere e a versare le ritenute fiscali qualora il compenso complessivamente percepito dall’interessato superi la soglia di esenzione, cioè i 10.000 euro annui: ricordiamo che, se la somma è superiore a 10.000,00 ma non a 30.658,28 euro, la ritenuta IRPEF da applicare (sulla parte eccedente i 10.000 euro) è a titolo d’imposta ed è quella per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%) aumentata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale (sempre relativamente al primo scaglione di reddito) deliberate rispettivamente dalla Regione e dal Comune in cui il percipiente ha il domicilio fiscale; oltre i 30.658,28 €, sulla parte eccedente tale importo si deve applicare una ritenuta nella stessa misura, ma a titolo d’acconto. La ritenuta eventualmente operata deve essere versata all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il Modello F24.

Al fine di applicare la ritenuta corretta, le Associazioni Sportive devono farsi rilasciare dal percipiente un’autocertificazione che attesti l’ammontare complessivo delle somme percepite per prestazioni sportive dilettantistiche, anche quelle eventualmente incassate da altre ASD: infatti, il superamento del tetto di € 10.000 è soggettivo, cioè è relativo allo sportivo dilettante e non ai singoli compensi erogati. Potete scaricare un fac-simile di autocertificazione dei redditi da compensi sportivi.

Tutti i compensi, rimborsi e/o premi erogati devono essere certificati, indipendentemente dal tipo di tassazione cui sono soggetti: le ASD devono rilasciare ai soggetti percipienti la Certificazione Unica dei compensi corrisposti, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti; la certificazione deve riportare tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta (cioè anche quelle inferiori a € 10.000,00).

Le Associazioni dovranno poi compilare il Modello 770 (dichiarazione dei sostituiti di imposta) e inviarlo all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre dell’anno successivo, direttamente per via telematica o avvalendosi della consulenza di un intermediario abilitato quali consulenti del lavoro, commercialisti ed altri; nella dichiarazione fiscale va riportato, per ciascun percipiente, l’ammontare delle somme erogate con l’indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate.

Per concludere, ricordiamo che, ai sensi dell’ art. 25 comma 5 della legge 13 maggio 1999 n. 133, per importi superiori a € 999,99 è obbligatorio effettuare il pagamento in modo trasparente, attraverso sistemi bancari, bollettini di conto correnti postale, bonifici, assegni non trasferibili, bancomat o carte di credito.

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