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Postato da Alessandro Bianconi il 13 Marzo 2024
Moderatore livello 1
Caldo

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Questo post serve per cercare di schematizzare ulteriormente la gestione dei collaboratori nelle ASD.

PREMESSE: qui facciamo chiarezza su quei dubbi generici sulle collaborazioni nelle ASD

  1. Avere anche UN solo cococo sportivo (indipendentemente dal superamento o meno dei 5000€) vi OBBLIGA AD ADEGUARVI ALLA NORMATIVA 81/2008 cioè la normativa della sicurezza sul lavoro. Per questi adempimenti dovete rivolgervi ad un’azienda/professionista che si occupi di SICUREZZA SUL LAVORO.
  2. TUTTI i cococo sportivi che lavorano con MINORENNI devono essere inquadrati come tali solamente DOPO aver richiesto il casellario giudiziario presso la procura o i tribunali.

COCOCO SPORTIVI

Il contratto da Co.co.co. sportivo è considerato un contratto di lavoro PARASUBORDINATO. Questo significa che, dal momento in cui un presidente di ASD/SSD attiva un cococo nella sezione UNILAV del RAS, il presidente è a tutti gli effetti un DATORE DI LAVORO.

Reddito: i cococo sportivi possono percepire reddito in maniera indefinita, esistono tuttavia delle franchigie. Il reddito da cococo sportivo non costituisce imponibile IRPEF fino ai 15.000€, ma va dichiarato (VA DICHIARATO QUALSIASI SIA LA CIFRA PERCEPITA). L’associazione dovrà quindi produrre una certificazione unica per ogni individuo inquadrato come cococo sportivo.

Ricordiamo che:

  1. Da 0€ a 5000€ il reddito da cococo sportivo non è soggetto al versamento degli oneri previdenziali (INPS) da parte dell’associazione.
  2. Da 5001€ a 15.000€ è necessario versare gli oneri previdenziale (INPS) calcolati sull’eccedenza dei 5000€.
  3. Sopra i 15.000€ il collaboratore sarà soggetto a busta paga e sarà necessario rivolgersi ad uno studio paghe.

NB: la funzione “Compensi” del RAS calcola in automatico gli eventuali oneri previdenziali sulle eccedenze dei 5000€ e produce i modelli F24 per il versamento dei contributi.

FOCUS: Posso fare un rimborso spese ad un cococo sportivo? La risposta è ovviamente NI (dipende).

I rimborsi spese fatti ai cococo sportivi per coprire le spese che il lavoratore sostiene per svolgere il suo lavoro (il caso più comune: gli spostamenti in macchina casa – lavoro - casa) CUMULANO CON IL REDDITO DA LAVORO. Questo significa che, se rimborsate 100€ di benzina al vostro cococo perché è venuto in sede a lavorare quel rimborso va messo nel reddito da cococo!

I rimborsi spese NON fanno reddito quando il lavoratore è effettivamente mandato in “missione” o in “trasferta” per qualcosa che è STRAORDINARIO rispetto al suo lavoro (come ad esempio una manifestazione sportiva fuori regione). In questo caso la cifra che andrete a rimborsare non comporta un aumento del reddito da cococo e non va dichiarata (OVVIAMENTE il lavoratore dovrà presentare delle PEZZE GIUSTIFICATIVE).

I COCOCO SPORTIVI NON POSSONO IN ALCUN MODO PERCEPIRE RIMBORSI SPESA A TITOLO “FORFETTARIO”

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Le collaborazioni occasioni sono un’ottima alternativa ai cococo sportivi per quelle figure che non volete inquadrare come cococo tradizionale (quello chiamato “amministrativo/gestionale”), ma per le quali il tetto dei 1800€ del rimborso forfettario è troppo basso.

A fronte di una tassazione lievemente più alta, l’incarico di collaborazione occasionale NON È UN CONTRATTO DI LAVORO per cui il presidente che si avvale di una collaborazione occasionale non è considerato un datore di lavoro. Questo significa che non è necessario adeguarsi alla legge 81/2008 per la sicurezza sul lavoro e non è necessario richiedere il certificato del casellario giudiziario. Non è richiesta comunicazione al centro per l’impiego.

Reddito: il reddito da collaborazione occasionale ha un tetto massimo di 5000€/anno lordi PER PERSONA. Questo vuol dire che una singola persona può percepire da più contratti di prestazione occasionale solo fino a 5000€ lordi. Tale reddito è esente da contributi e non costituisce imponibile fino a 5000€. Il reddito va dichiarato, quindi va prodotta una certificazione unica.

L’associazione che si avvale di contratto di collaborazione occasionale dovrà versare tramite F24 una ritenuta d’acconto del 20% sul lordo entro il 16 del mese successivo al pagamento.

La collaborazione occasionale non è compatibile con il contratto da cococo sportivo e con un incarico da volontario.

Qual'è stata la vostra esperienza con le collaborazioni nelle ASD?

Hai mai incontrato difficoltà nell'adeguarti alla normativa?

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