Up
1
Down
::
Postato da Letizia Strillozzi il 21 Novembre 2025
Socio livello 1
Membri

la nostra APS nel 2023 è stata contattata da una società che si occupa di fornire in comodato d'uso gratuito agli ETS di tutta Italia, dei veicoli destinati ed attrezzati per il trasporto disabili. Per attivare il "progetto" ci hanno chiesto di chiedere il patrocinio del nostro Comune anche per apporre l'adesivo del logo comunale sul veicolo. Si sono occupati loro di trovare aziende x gli spazi pubblicitari sulla macchina e nel luglio 2024 c'è stata la cerimonia di consegna della macchina alla presenza del Sindaco, polizia vigili urbani etc... pochi giorni fa ci arriva una "brutta" pec di un organismo che chiede alla Procura della Repubblica di indagare su questa forma detta "illecita" di vendita di spazi pubblicitari. Ora le autorità competenti faranno il loro corso, premesso che l'accusata è una società mentre il contratto che abbiamo firmato per il comodato gratuito è con una fondazione (che poi abbia lo stesso nome, stessa sede legale e stesso amministratore.. non so quanto, se e come conterà)

Quello che mi interessa sapere è relativo a questa postilla che c'è nella richiesta fatta da questo Ente accusatore alla Procura della Repubblica che ci coinvolge (cito direttamente dalla pec):

[...Sotto ulteriore profilo, la condotta segnalata incide anche sulla correttezza e legittimità dell’attività degli enti del Terzo Settore coinvolti, in quanto l’utilizzo di veicoli concessi in comodato gratuito per finalità miste con prevalenza solidaristica al fine di veicolare messaggi pubblicitari a titolo oneroso costituisce un impiego distorto di beni e agevolazioni pubbliche destinati a scopi di utilità sociale.

La contrattualistica con cui tali mezzi vengono forniti in uso alle Associazioni beneficiarie dalla SOCIETA’XXX, si sostanzia, tramite un formale contratto di comodato, in uno scambio di fatto di controprestazioni non dichiarate che hanno come scopo il sostegno dell’attività commerciale di diffusione degli spazi pubblicitari, a vantaggio del terzo, e la fornitura del mezzo affinché possa essere utilizzato “gratuitamente” dalle Associazioni beneficiarie tramite compensazioni economiche che non generano fatturazioni incrociate e rimangono sconosciute al Fisco.

Appare infatti evidente che, pur in assenza di corrispettivo monetario espresso:

• la società ottiene un vantaggio economico diretto dalla circolazione del mezzo, che garantisce visibilità agli spazi pubblicitari da essa venduti, nell’interesse dei singoli clienti/sponsor e della SOCIETA’XXX;

• l’associazione beneficiaria ottiene un vantaggio patrimoniale consistente nell’uso esclusivo del veicolo attrezzato, privo di costi di acquisto o manutenzione.

Si configura dunque un rapporto sinallagmatico di scambio di utilità economiche, che rende il contratto di fatto oneroso, nonostante la formale intestazione.

Le possibili violazioni fiscali, civili e amministrative:

Pertanto, la mancata emissione di fatture o documenti fiscali da parte di entrambe le parti potrebbe costituire evasione o elusione d’imposta, con omessa dichiarazione di corrispettivi e IVA (in relazione a cui la segnalazione è già stata rivolta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e viene in questo documento indirizzata altresì alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate - Ministero delle Finanze).

I profili di possibile violazione normativa:

a) Violazioni fiscali:

• Elusione e abuso del diritto (art. 10-bis, L. 212/2000);

• Dichiarazione infedele o omessa (artt. 4 e 5, D.Lgs. 74/2000);

• Omissione di fatturazione di prestazioni reciproche (art. 21, DPR 633/1972);

• Omessa contabilizzazione di ricavi o corrispettivi ai fini IRES/IRAP.

b) Profili civilistici e amministrativi:

• Nullità del contratto per causa illecita (art. 1343 c.c.), qualora la prestazione principale ovvero la circolazione di mezzi con pubblicità applicate sulla superficie esterna – risulti vietata dal Codice della Strada (artt. 23 e 57 del D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento).

In tale ipotesi, la nullità civilistica non esclude l’eventuale rilevanza fiscale dei vantaggi economici reciproci, che restano imponibili ai fini tributari.

Le Associazioni risulterebbero pertanto strumentalmente coinvolte nell’erogazione di un servizio di esposizione pubblicitaria a beneficio delle attività clienti/sponsor e della società concedente i mezzi.

Le imposte comunali sulla Pubblicità, non versate:

Relativamente ai mezzi circolanti con spazi pubblicitari di terzi, detenuti in parte in proprietà e in parte a noleggio dalla SOCIETA’XXX e forniti alle associazioni (in allegato targhe dei mezzi e Associazioni beneficiarie come reperito da Internet e dai social aziendali), viene riferito a codesta associazione da fonti attendibili che non siano inoltre mai state versate, dalla data di costituzione della società ad oggi, le imposte comunali sulla pubblicità (stiamo parlando di più di 160 veicoli per migliaia di clienti, in cinque anni).

Per le pubblicità affisse sulla carrozzeria di veicoli concessi in comodato a enti o associazioni benefiche, l’obbligato in via principale è per legge il soggetto che dispone del mezzo di diffusione, cioè chi ha la disponibilità del veicolo-supporto; nel comodato sottoscritto dalle Associazioni, tale disponibilità è in capo all’ente comodatario utilizzatore del veicolo, ricadendo nella formula “a qualsiasi titolo” (“L’imposta è a carico di chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo con il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso {obbligato in via principale}.”).

L’impresa pubblicizzata (lo “utente”, quindi tutti i clienti del servizio pubblicitario) è comunque coobbligata solidalmente: il Comune può rivolgersi anche a tale impresa per il pagamento dell’imposta (“chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità – utente – è però obbligato al pagamento delle imposte in via solidale”), (“utente di pubblicità {….} è l’impresa che si avvale delle pubblicità {….}).

Poiché la SOCIETA’XXX ha operato anche quale concessionaria per la raccolta degli spazi pubblicitari/di sponsorizzazione sulla superficie dei mezzi circolanti, i singoli comuni possono ritenerla responsabile in solido per omesso versamento dell’imposta da parte della Associazioni utilizzatrici o dei soggetti pubblicizzati.

Le responsabilità definite dai contratti “di comodato” con Enti e Associazioni:

Sulle stesse Associazioni ed Enti, inoltre, il contratto di comodato realizzato da SOCIETA’XXX, perlomeno in quello in vigore dal 2023, cerca di fare ricadere ogni responsabilità circa il rispetto di “tutte le norme di legge con specifico riferimento al Codice della Strada tempo per tempo vigente” (art.12.d) evidenziando che l’Associazione comodante il mezzo “risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale….” (art.12.e). Tali pattuizioni includono le conseguenze alla natura illecita della circolazione del mezzo con gli spazi pubblicitari onerosi di terzi.

Tale uso improprio dei mezzi da parte della Associazioni e degli Enti, che tramite la sottoscrizione del contratto di fornitura dei mezzi si assumerebbero anche la co-responsabilità rispetto alla violazione della norma che rende illecita la circolazione dei mezzi sponsorizzati e dell’evasione di imposte comunali sulla pubblicità, può infine integrare una violazione dei principi di non lucratività previsti, per le prime, dal Codice del Terzo Settore, e giustifica pertanto la segnalazione già effettuata anche all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale autorità competente alla vigilanza e al controllo sul corretto perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte degli enti iscritti...]

in quanto legale rappresentante dell'ETS che il comodato ho subito rivolto tutta la questione ad un legale quello che chiedo in questa sede è una visione fiscale della faccenda e soprattutto eventuali problematiche che la nostra APS potrebbe avere dal RUNTS. l'unica cosa , ripeto, che il contratto che ho sottoscritto non è con SOCIETA'XXX ma con la FONDAZIONE XXX (stesso nome, stessa sede legale, stesso amministratore ma x il resto ragione sociale diversa)

  • La possibilità di SCRIVERE UN COMMENTO è riservata ai soli membri del club. Per scoprire di più sul club dei presidenti di associazioni sportive dilettantistiche CLICCA QUI.
  • Questo post ha 1 commento. PER POTERLI VEDERE devi far parte del club dei presidenti. Per avere più informazioni e scoprire come diventare membro del club CLICCA QUI.