Lorenzo Breveglieri (Membro livello 1)
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Definizione di “abuso fisico”: serve escludere le pratiche marziali sportive?
Siamo una ASD di arti marziali.
Nella redazione del Modello, nella parte in cui si elencano le definizioni in dettaglio, la definizione di “abuso fisico” che abbiamo noi è: “qualunque condotta consumata o tentata, che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica della persona.”
Ad alcuni di noi è sorto un dubbio che vi sottopongo: avrebbe senso aggiungere una frase tipo “Sono escluse da questa definizione le pratiche di combattimento sportivo corpo a corpo tipiche e implicite delle discipline delle arti marziali praticate nell’ambito delle attività della Associazione, purché si tratti di attività condotte consensualmente, nel pieno rispetto delle regole sportive e sotto la supervisione di un tecnico qualificato”? O è da ritenersi del tutto pleonastico?